ordinanza
N. 42049
Anno: 2021

Cass., Sez. I Civ., 30 dicembre 2021, n. 42049

⚖️ Cassazione - I Civ.
📅

Massima

pertanto, provveduto nelle forme di cui agli artt. 816 ss. cod. proc. civ., l'impugnazione del lodo, anche se diretta a far valere la natura irrituale dell'arbitrato ed i conseguenti errores in procedendo commessi dagli arbitri, va proposta davanti alla corte di appello ai sensi degli artt. 827 ss. cod. proc. civ. e non nei modi propri dell'impugnazione del lodo irrituale, ossia davanti al giudice ordinariamente competente. Agli effetti dell'individuazione del mezzo con cui il lodo va impugnato, ciò che conta, infatti, è la natura dell'atto in concreto posto in essere dagli arbitri, più che la natura dell'arbitrato come previsto dalle parti; pertanto, qualora sia stato pronunciato un lodo rituale nonostante le parti avessero previsto un arbitrato irrituale, ne consegue che quel lodo è impugnabile esclusivamente ai sensi degli artt. 827 ss. cod. proc. civ.

Note Metodologiche

standard

Come citare

Cassazione, 30/12/2021, n. 42049, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/cass-sez-i-civ-30-dicembre-2021-n-42049-1752148126/