ordinanza
N. 29431
Anno: 2021

Cass., Sez. I Civ., 21 ottobre 2021, n. 29431

⚖️ Cassazione - I Civ.
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Massima

Il provvedimento di rigetto dell'istanza di ricusazione confluisce in quello che decide il merito - e dunque, in caso di arbitrato, nel lodo - con la conseguenza che l'eventuale vizio causato dall'incompatibilità dell'arbitro invano ricusato diviene motivo di nullità dell'attività spiegata dall'arbitro stesso e quindi di gravame della pronunzia da lui emessa, e questa impugnazione rende possibile il controllo sul provvedimento che ha negato la sussistenza dell'addotta causa di ricusazione, il quale è pertanto riesaminabile nell'ulteriore corso del processo, a seguito dell'iniziativa della parte che ha proposto l'istanza di ricusazione. Da ciò consegue che l'impugnazione per nullità del lodo arbitrale deve per un verso identificare la ratio decidendi posta dal collegio arbitrale a fondamento del rigetto della domanda della parte soccombente e per altro verso evidenziare in qual modo il reiterato omesso accoglimento delle reiterate istanze di ricusazione potesse inficiare tale ratio decidendi.

Note Metodologiche

standard

Come citare

Cassazione, 21/10/2021, n. 29431, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/cass-sez-i-civ-21-ottobre-2021-n-29431-1752148126/