Cass., Sez. I Civ., 6 settembre 2021, n. 24008
Cassazione
- I Civ.
Massima
Ove, nel giudizio arbitrale, la parte ometta di rassegnare le proprie difese, assumendo, quindi, il ruolo di parte non attiva (ruolo che è in buona sostanza sovrapponibile a quello che assume nel processo ordinario di cognizione il contumace), il rispetto del principio del contraddittorio non implica l'adozione di cautele più estese rispetto a quelle descritte dall'art. 292 cod. proc. civ.
Note Metodologiche
standard
Come citare
Cassazione, 06/09/2021, n. 24008, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/cass-sez-i-civ-6-settembre-2021-n-24008-1752148126/