Cass., Sez. I Civ., 13 luglio 2021, n. 19949
Cassazione
- I Civ.
Massima
Gli arbitri rituali, autorizzati a pronunciare secondo equità ai sensi dell'art. 822 cod. proc. civ., ben possono decidere secondo diritto allorché essi ritengano che diritto ed equità coincidano, senza che sia per essi necessario affermare e spiegare tale coincidenza, che può desumersi anche implicitamente dal complesso delle argomentazioni svolte a sostegno della decisione, potendosi configurare l'esistenza di un vizio riconducibile alla violazione dei limiti del compromesso solo quando gli arbitri neghino a priori la possibilità di avvalersi dei poteri equitativi loro conferiti.
Note Metodologiche
standard
Come citare
Cassazione, 13/07/2021, n. 19949, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/cass-sez-i-civ-13-luglio-2021-n-19949-1752148126/