Cass., Sez. I Civ., 21 giugno 2021, n. 17644
Cassazione
- I Civ.
Massima
Nell'ipotesi di revocazione di lodo per dolo di una parte in danno dell'altra, ex artt. 831 e 395, co. 1, n. 1, cod. proc. civ., il termine perentorio per proporla, di trenta giorni, decorre, ai sensi dell'art. 326 cod. proc. civ., dalla scoperta del dolo, benché debba trattarsi di scoperta effettiva e completa, riconoscibile solo quando si sia acquisita la ragionevole certezza - non essendo sufficiente il mero sospetto - che il dolo vi sia stato ed abbia ingannato l'arbitro, fino a determinarne statuizioni diverse da quelle che sarebbero state adottate a conclusione di un dibattito corretto.
Note Metodologiche
standard
Come citare
Cassazione, 21/06/2021, n. 17644, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/cass-sez-i-civ-21-giugno-2021-n-17644-1752148126/