ordinanza
N. 3840
Anno: 2021

Cass., Sez. I Civ., 15 febbraio 2021, n. 3840

⚖️ Cassazione - I Civ.
📅

Massima

In tema di arbitrato rituale, affinché l'eccezione di incompetenza degli arbitri (per inesistenza, invalidità o inefficacia della convenzione d'arbitrato) possa ritenersi tempestivamente sollevata nella prima difesa utile successiva all'accettazione dell'incarico da parte degli arbitri, come richiesto dall'art. 817, co. 2, cod. proc. civ., non è sufficiente invocare una qualunque ragione invalidità della convenzione arbitrale, ossia svolta indipendentemente dal profilo giuridico in base al quale la contestazione viene formulata, atteso che è proprio l'illustrazione delle ragioni poste a fondamento della dedotta invalidità a qualificare la questione fatta valere e a distinguerla da altre possibili che possono risultare non fondate o inammissibili.

Note Metodologiche

standard

Come citare

Cassazione, 15/02/2021, n. 3840, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/cass-sez-i-civ-15-febbraio-2021-n-3840-1752148126/