Cass., Sez. I Civ., 15 febbraio 2021, n. 3840
Massima
In tema di arbitrato rituale, affinché l'eccezione di incompetenza degli arbitri (per inesistenza, invalidità o inefficacia della convenzione d'arbitrato) possa ritenersi tempestivamente sollevata nella prima difesa utile successiva all'accettazione dell'incarico da parte degli arbitri, come richiesto dall'art. 817, co. 2, cod. proc. civ., non è sufficiente invocare una qualunque ragione invalidità della convenzione arbitrale, ossia svolta indipendentemente dal profilo giuridico in base al quale la contestazione viene formulata, atteso che è proprio l'illustrazione delle ragioni poste a fondamento della dedotta invalidità a qualificare la questione fatta valere e a distinguerla da altre possibili che possono risultare non fondate o inammissibili.
Note Metodologiche
standard