Cass., Sez. I Civ., 6 ottobre 2020, n. 21497
Massima
L’art. 819-ter cod. proc. civ. dispone espressamente che nei rapporti tra arbitrato e processo giudiziario non si applica l’art. 295 cod. proc. civ. Alle stesse conclusioni si perveniva pure in applicazione della previgente normativa. Questo perché il rapporto di pregiudizialità tra due controversie, che impone al giudice di sospendere il processo ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ., ricorre solo quando la decisione della prima influenzi la pronuncia che deve essere resa sulla seconda, nel senso che sia idonea a produrre effetti relativamente al diritto dedotto in lite e che possa, quindi, astrattamente configurarsi il conflitto tra giudicati. Ne consegue che la natura privata dell’arbitrato e del provvedimento che ne deriva, escludendo il pericolo di un contrasto di giudicati, impedisce anche la possibilità per il giudice di sospendere la causa in attesa della definizione di una lite pendente davanti agli arbitri o in relazione alla quale sia prevista la definizione a mezzo di arbitrato, stante la natura negoziale dell’arbitrato (orientamento, questo, ora superato, stante la natura giurisdizionale dell’arbitrato rituale).
Note Metodologiche
standard