ordinanza
N. 19993
Anno: 2020

Cass., Sez. VI Civ., 23 settembre 2020, n. 19993

⚖️ Cassazione - VI Civ.
📅

Massima

L’impugnazione per nullità di un lodo arbitrale non introduce un giudizio di primo grado sul rapporto, bensì un giudizio di impugnazione avverso un provvedimento avente natura giurisdizionale, di guisa che la competenza al riguardo, che costituisce competenza funzionale e, come tale, inderogabile, non può che spettare — secondo una logica ed un conseguente congegno sovrapponibili a quelli dettati dall’articolo 341 cod. proc. civ. per l’appello — al giudice entro il cui ambito territoriale opera l’organo della giurisdizione, l’arbitro o il collegio arbitrale, che abbia emesso la decisione di primo grado: senza che tale criterio di radicamento della competenza, attesa l’univocità del dato normativo, possa rimanere influenzato, tra l’altro, dalla materia oggetto del contendere.

Note Metodologiche

standard

Come citare

Cassazione, 23/09/2020, n. 19993, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/cass-sez-vi-civ-23-settembre-2020-n-19993-1752148124/