Cass., Sez. I Civ., 18 settembre 2020, n. 19604
Massima
Soltanto nelle ipotesi di inesistenza del lodo arbitrale (per inesistenza del compromesso o della clausola compromissoria o perché la materia affidata alla decisione degli arbitri è estranea a quelle suscettibili di formare oggetto di compromesso), alla Corte d’appello è precluso il passaggio alla fase rescissoria, mancando in radice la potestas decidendi, e configurandosi quindi l’eventuale pronuncia arbitrale come una vera e propria usurpazione di potere. Al contrario, le eventuali difformità dai requisiti e dalle forme del giudizio arbitrale possono provocare solo la nullità del lodo, con la conseguenza che la corte d’appello è tenuta sempre a pronunciare nel merito, senza possibilità di distinguere tra le varie ipotesi che abbiano dato luogo alla rilevata censura.
Note Metodologiche
standard