Cass., Sez. I Civ., 7 settembre 2020, n. 18600
Cassazione
- I Civ.
Massima
Nel giudizio arbitrale il principio del contraddittorio deve dirsi osservato quando le parti hanno avuto la possibilità di esporre i rispettivi assunti, di conoscere le prove e le risultanze del processo ed hanno ottenuto il termine per presentare memorie e repliche e di conoscere in tempo utile le istanze e richieste avverse.
Note Metodologiche
standard
Come citare
Cassazione, 07/09/2020, n. 18600, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/cass-sez-i-civ-7-settembre-2020-n-18600-1752148124/