Cass., Sez. II Civ., 25 ottobre 2019, n. 27402
Massima
Il giudizio di impugnazione arbitrale ha in un certo senso natura di appello limitato, tanto da essere qualificato a critica vincolata; ed è soggeto non già alle disposizioni di cui all’art. 339 ss. cod. proc. civ., ma a quelle dell’art. 827 ss. cod. proc. civ., e segg., che lo suddividono in due fasi: la prima rescindente, finalizzata all’accertamento di eventuali nullità del lodo e che può concludersi con l’annullamento del medesimo, la seconda rescissoria, solo eventuale, che fa seguito all’eventuale annullamento ed in cui il giudice ordinario procede alla ricostruzione del fatto sulla base delle prove dedotte. Pertanto detto mezzo è diretto in sede rescindente all’accertamento delle eventuali nullità in cui siano incorsi gli arbitri tassativamente elencate dall’art. 829 cod. proc. civ., e pronunciabili esclusivamente per determinati errori in procedendo, nonché per inosservanza delle regole di diritto ma nei limiti previsti dal comma 3.
Note Metodologiche
standard