ordinanza
N. 21059
Anno: 2019

Cass., Sez. I Civ., 7 agosto 2019, n. 21059

⚖️ Cassazione - I Civ.
📅

Massima

Non possono essere ritenuti elementi decisivi per configurare l’arbitrato irrituale e per escludere quello rituale né il conferimento agli arbitri della potestà di decidere secondo equità, ovvero nella veste di amichevoli compositori (non essendo tale specificazione del criterio di definizione della controversia incompatibile con l’arbitrato rituale, nel quale ben possono gli arbitri essere investiti dell’esercizio di poteri equitativi), né la preventiva attribuzione alla pronuncia arbitrale del carattere della inappellabilità (ipotizzabile anche con riferimento al lodo da arbitrato rituale, ex art. 829 cod. proc. civ.), né la previsione di esonero degli arbitri da “formalità di procedura” (previsione non incompatibile con l’arbitrato rituale, a norma dell’art. 816 cod. proc. civ.), dovendosi invece valorizzare, ai fini di una corretta lettura della volontà delle parti nel senso dell’arbitrato rituale, espressioni terminologiche congruenti con l’attività del “giudicare” e con il risultato di un “giudizio” in ordine ad una “controversia”. Al fine di distinguere tra arbitrato rituale e irrituale, occorre interpretare la clausola compromissoria con riferimento al dato letterale, alla comune intenzione delle parti ed al comportamento complessivo delle stesse, senza che il mancato richiamo nella clausola alle formalità dell’arbitrato rituale deponga univocamente nel senso dell’irritualità dell’arbitrato, dovendosi tenere conto delle maggiori garanzie offerte dall’arbitrato rituale quanto all’efficacia esecutiva del lodo e al regime delle impugnazioni.

Note Metodologiche

standard

Come citare

Cassazione, 07/08/2019, n. 21059, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/cass-sez-i-civ-7-agosto-2019-n-21059-1752148121/