Cass., Sez. VI Civ., 14 dicembre 2016, n. 25794
Cassazione
- VI Civ.
Massima
Stante la natura giurisdizionale e non negoziale dell’arbitrato rituale, in presenza di clausola compromissoria in arbitrato rituale, il contrasto tra l’attribuzione della cognizione della controversia al collegio arbitrale italiano o al giudice ordinario integra una questione di competenza: conseguentemente, la clausola compromissoria per arbitrato rituale costituisce deroga alla competenza dell’autorità giudiziaria ordinaria e rientra, pertanto, tra le clausole che si presumono vessatorie ai sensi dell’art. 33 del Codice del consumo.
Note Metodologiche
standard
Come citare
Cassazione, 14/12/2016, n. 25794, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/cass-sez-vi-civ-14-dicembre-2016-n-25794-1752148113/