Cass., Sez. VI Civ., 7 luglio 2016, n. 13954
Cassazione
- VI Civ.
Massima
Se è stato pronunciato un lodo irrituale nonostante che alcune delle parti sostengano di avere, in realtà, pattuito una clausola per arbitrato rituale, il lodo medesimo deve essere impugnato, sia pure allo scopo di far valere il carattere rituale dello stesso, non innanzi alla Corte di appello, a norma dell’art. 828 cod. proc. civ., ma in base alle norme ordinarie sulla competenza e con l’osservanza del doppio grado di giurisdizione, facendo valere i vizi di manifestazione della volontà negoziale.
Note Metodologiche
standard
Come citare
Cassazione, 07/07/2016, n. 13954, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/cass-sez-vi-civ-7-luglio-2016-n-13954-1752148113/