Cass., Sez. III Civ., 14 giugno 2016, n. 12144
Massima
In tema di responsabilità civile degli arbitri, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., dell’art. 813-ter, co. 4, cod. proc. civ., nella parte in cui, subordinando la proponibilità dell’azione di responsabilità al previo accoglimento dell’impugnazione del lodo con sentenza passata in giudicato, non include la responsabilità degli arbitri per errori di fatto o di diritto trattandosi di vizi che non legittimano l’impugnazione del lodo, non essendo ravvisabile una irragionevole disparità di trattamento rispetto alla disciplina prevista per la responsabilità dei magistrati, né la violazione del diritto di agire in giudizio, attesa la non omogeneità delle discipline poste a raffronto posto che chi opta per l’arbitrato gode di un consistente plus rispetto a chi agisce davanti al giudice, sicché non appare irragionevole, quale bilanciamento, la non impugnabilità del lodo per determinati profili, cui si riconnette il limite della responsabilità degli arbitri.
Note Metodologiche
standard