Tribunale di Firenze, 16 novembre 2023, n. 3345
Massima
Se da una parte, il giudice ordinario è sempre competente ad emettere un decreto ingiuntivo nonostante l’esistenza di una clausola compromissoria prevista nel contratto dal quale abbia origine il rapporto creditorio dedotto in giudizio (e ciò in quanto la disciplina del procedimento arbitrale non prevede la pronuncia di provvedimenti di carattere monitorio), dall’altra parte, quando sia stata proposta opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un normale procedimento di cognizione e, se il debitore eccepisce la competenza arbitrale, si verificano, a seguito della contestazione, i presupposti fissati nella convenzione arbitrale e, conseguentemente, viene a cessare la competenza del giudice ordinario precedentemente adito che deve revocare il decreto ingiuntivo e rimettere le parti davanti agli arbitri.
Note Metodologiche
standard