sentenza
N. 1116
Anno: 2022

Tribunale di Ancona, 3 ottobre 2022, n. 1116

⚖️ Tribunale di Ancona
📅

Massima

Non è compromettibile in arbitri la controversia avente ad oggetto l'impugnazione della deliberazione di approvazione del bilancio di società per difetto dei requisiti di verità, chiarezza e precisione. Invero, nonostante la previsione di termini di decadenza dall'impugnazione, con la conseguente sanatoria della nullità, le norme dirette a garantire tali principi non solo sono imperative, ma, essendo dettate, oltre che a tutela dell'interesse di ciascun socio ad essere informato dell'andamento della gestione societaria al termine di ogni esercizio, anche dell'affidamento di tutti i soggetti che con la società entrano in rapporto, i quali hanno diritto a conoscere la situazione patrimoniale e finanziaria dell'ente, trascendono l'interesse del singolo ed attengono, pertanto, a diritti indisponibili.
L'art. 2378, co. 5, cod. civ. a norma del quale tutte le impugnazioni relative alla medesima deliberazione devono essere istruite e decise con una unica sentenza, si pone in deroga a quanto previsto dall'art. 819-ter cod. proc. civ.

Note Metodologiche

standard

Come citare

Tribunale di Ancona, 03/10/2022, n. 1116, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-ancona-3-ottobre-2022-n-1116-1752148096/