Tribunale di Ancona, 27 settembre 2022, n. 1075
Tribunale
di Ancona
Massima
La clausola compromissoria statutaria difforme rispetto al modello di cui all'art. 34 d.lgs. 17 gennaio 2003 n. 5 è affetta da nullità sopravvenuta rilevabile d'ufficio con la conseguenza che la clausola non produce effetti e la controversia può essere introdotta solo davanti al giudice ordinario, non essendo convertibile in clausola di arbitrato di diritto comune, trattandosi di nullità volta a garantire il principio di ordine pubblico dell'imparzialità della decisione.
Note Metodologiche
standard
Come citare
Tribunale di Ancona, 27/09/2022, n. 1075, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-ancona-27-settembre-2022-n-1075-1752148096/