sentenza
N. 370
Anno: 2022

Tribunale di Ravenna, 27 giugno 2022, n. 370

⚖️ Tribunale di Ravenna
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Massima

Nell'arbitrato irrituale, il lodo può essere impugnato per errore essenziale esclusivamente quando la formazione della volontà degli arbitri sia stata deviata da un'alterata percezione o da una falsa rappresentazione della realtà e degli elementi di fatto sottoposti al loro esame (c.d. errore di fatto), e non anche quando la deviazione attenga alla valutazione di una realtà i cui elementi siano stati esattamente percepiti (c.d. errore di giudizio); con la conseguenza che il lodo irrituale non è impugnabile per errores in iudicando, neppure ove questi consistano in una erronea interpretazione dello stesso contratto stipulato dalle parti, che ha dato origine al mandato agli arbitri; né, più in generale, il lodo irrituale è annullabile per erronea applicazione delle norme di ermeneutica contrattuale o, a maggior ragione, per un apprezzamento delle risultanze negoziali diverso da quello ritenuto dagli arbitri e non conforme alle aspettative della parte impugnante.

Note Metodologiche

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Come citare

Tribunale di Ravenna, 27/06/2022, n. 370, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-ravenna-27-giugno-2022-n-370-1752148096/