Tribunale di Vibo Valentia, 13 aprile 2022, n. 293
Tribunale
di Vibo Valentia
Massima
In tema di condizioni generali di contratto, essendo la specifica approvazione per iscritto delle clausole cosiddette vessatorie (nella specie: clausola compromissoria), ai sensi dell'art. 1341, co. 2, cod. civ., requisito per l'opponibilità delle clausole medesime al contraente aderente, quest'ultimo è il solo legittimato a farne valere l'eventuale mancanza, sicché la nullità di una clausola onerosa senza specifica approvazione scritta dell'aderente non può essere invocata dal predisponente.
Note Metodologiche
standard
Come citare
Tribunale di Vibo Valentia, 13/04/2022, n. 293, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-vibo-valentia-13-aprile-2022-n-293-1752148096/