Tribunale di Torino, 1 luglio 2021, n. 3348
Tribunale
di Torino
Massima
Con riguardo al procedimento monitorio ed al giudizio di opposizione, nel caso di opposizione fondata sull'esistenza di una clausola compromissoria, il giudice dell'opposizione deve dichiarare l'incompetenza del giudice che ha emesso il decreto e disporre la remissione della controversia al giudizio degli arbitri (nel caso di arbitrato rituale) o dichiarare la improponibilità della domanda (nel caso di arbitrato irrituale) e in ogni caso dichiarare la nullità del decreto opposto.
Note Metodologiche
standard
Come citare
Tribunale di Torino, 01/07/2021, n. 3348, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-torino-1-luglio-2021-n-3348-1752148093/