Tribunale di Perugia, 29 aprile 2021, n. 667
Tribunale
di Perugia
Massima
La clausola compromissoria statutaria, che rinvia al regolamento di una istituzione arbitrale non esistente, né identificabile, ha un contenuto indeterminato, che non risponde ai requisiti indicati tassativamente dall'art. 34 d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, e non può pertanto trovare applicazione.
Note Metodologiche
standard
Come citare
Tribunale di Perugia, 29/04/2021, n. 667, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-perugia-29-aprile-2021-n-667-1752148092/