Tribunale di Milano, 29 marzo 2021, n. 2610
Tribunale
di Milano
Massima
Nel caso di bozza contrattuale scambiata dalle parti, ma da queste non sottoscritta, contenente una clausola compromissoria, non sussiste la necessaria forma scritta ad substantiam richiesta dal combinato disposto degli artt. 807 e 808 cod. proc. civ. per il patto con cui le parti derogano alla giurisdizione statuale in favore di quella arbitrale.
Note Metodologiche
standard
Come citare
Tribunale di Milano, 29/03/2021, n. 2610, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-milano-29-marzo-2021-n-2610-1752148092/