Tribunale di Milano, 9 febbraio 2021, n. 1028
Tribunale
di Milano
Massima
Il mancato rispetto del contraddittorio ricorre tutte le volte in cui l’arbitro non abbia consentito a tutte le parti la possibilità di essere ascoltate, per formare la sua libera determinazione.
Il richiamo fatto dagli arbitri irrituali nel lodo a norme diverse da quelle la cui applicazione è stata oggetto di discussione tra le parti non integra violazione del principio del contraddittorio, non comportando l’introduzione di un fatto nuovo, bensì rientrando nel potere di qualificazione giuridica della fattispecie sottoposta dall’esame del tribunale arbitrale, in applicazione del principio iura novit curia.
Note Metodologiche
standard
Come citare
Tribunale di Milano, 09/02/2021, n. 1028, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-milano-9-febbraio-2021-n-1028-1752148092/