Tribunale di Perugia, 7 ottobre 2020, n. 1056
Tribunale
di Perugia
Massima
L’improponibilità della domanda a causa della previsione d’una clausola compromissoria per arbitrato irrituale è rilevabile non già d’ufficio, ma solo su eccezione della parte interessata e, dunque, non osta alla richiesta ed alla conseguente emissione di un decreto ingiuntivo; tuttavia, è facoltà dell’intimato eccepire l’improponibilità della domanda dinanzi al giudice dell’opposizione ed ottenerne la relativa declaratoria.
Note Metodologiche
standard
Come citare
Tribunale di Perugia, 07/10/2020, n. 1056, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-perugia-7-ottobre-2020-n-1056-1752148090/