sentenza
N. 546
Anno: 2020

Tribunale di Bolzano, 7 luglio 2020, n. 546

⚖️ Tribunale di Bolzano
📅

Massima

Non è compromettibile in arbitri la controversia avente ad oggetto l’impugnazione della deliberazione di approvazione del bilancio di società per difetto dei requisiti di verità, chiarezza e precisione. Invero, nonostante la previsione di termini di decadenza dall’impugnazione, con la conseguente sanatoria della nullità, le norme dirette a garantire tali principi non solo sono imperative, ma, essendo dettate, oltre che a tutela dell’interesse di ciascun socio ad essere informato dell’andamento della gestione societaria al termine di ogni esercizio, anche dell’affidamento di tutti i soggetti che con la società entrano in rapporto, i quali hanno diritto a conoscere la situazione patrimoniale e finanziaria dell’ente, trascendono l’interesse del singolo ed attengono, pertanto, a diritti indisponibili.

Note Metodologiche

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Come citare

Tribunale di Bolzano, 07/07/2020, n. 546, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-bolzano-7-luglio-2020-n-546-1752148090/