sentenza
N. 444
Anno: 2020

Tribunale di Livorno, 19 giugno 2020, n. 444

⚖️ Tribunale di Livorno
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Massima

La questione della improponibilità della domanda conseguente alla previsione di una clausola compromissoria per arbitrato irrituale, da sollevarsi su eccezione di parte e non rilevabile d’ufficio, non osta alla emissione di un decreto ingiuntivo essendo facoltà dell’intimato eccepire la improponibilità della domanda dinanzi al giudice della opposizione e ottenere la relativa declaratoria. Nel caso di opposizione fondata sull’esistenza di una clausola compromissoria, il giudice dell’opposizione deve disporre la remissione della controversia al giudizio degli arbitri (nel caso di arbitrato rituale) o dichiarare la improponibilità della domanda (nel caso di arbitrato irrituale) e, in ogni caso, dichiarare la nullità del decreto opposto.

Note Metodologiche

standard

Come citare

Tribunale di Livorno, 19/06/2020, n. 444, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-livorno-19-giugno-2020-n-444-1752148090/