Tribunale di Milano, 5 maggio 2020, n. 2683
Massima
Le decisioni delle commissioni di disciplina dell’ente nazionale cinofilia italiana sono lodi arbitrali irrituali che il giudice ordinario non può annullare in presenza di impugnazione basata sull’erronea valutazione, da parte delle medesime commissioni, degli elementi probatori acquisiti nel procedimento disciplinare, né per errori di diritto, ma solo per i vizi che possono vulnerare ogni manifestazione di volontà negoziale, come l’errore, la violenza, il dolo o l’incapacità delle parti che hanno conferito l’incarico e dell’arbitro stesso.
L’esistenza della clausola compromissoria, se non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere il decreto ingiuntivo posto che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l’emissione di provvedimenti inaudita altera parte, impone però al giudice dell’opposizione investito dell’eccezione di arbitrato l’accoglimento, in rito, dell’opposizione con la declaratoria di nullità del decreto impugnato, esclusa la translatio iudicii dalla specifica previsione dell’art. 819-ter, co. 2, cod. proc. civ. [per incuriam quanto all’esclusione della translatio iudicii].
Note Metodologiche
standard