Tribunale di Teramo, 24 aprile 2020, n. 291
Tribunale
di Teramo
Massima
La contestuale proposizione dell’eccezione di compromesso e di domanda riconvenzionale non importa la rinuncia della prima in ragione della formulazione della seconda, in quanto l’esame della domanda riconvenzionale è ontologicamente condizionato al mancato accoglimento dell’eccezione di compromesso, essendo la fondatezza di quest’ultima incompatibile con l’esame della domanda riconvenzionale.
Note Metodologiche
standard
Come citare
Tribunale di Teramo, 24/04/2020, n. 291, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-teramo-24-aprile-2020-n-291-1752148090/