Tribunale di Terni, 3 marzo 2020, n. 167
Massima
L’autoliquidazione delle spese e degli onorari effettuata dagli arbitri ai sensi dell’art. 814, co. 2, cod. proc. civ. non produce alcun effetto se non accettata, anche per fatti concludenti, da tutte le parti del procedimento arbitrale, sicché il difetto di accettazione di una sola di queste obbliga il Presidente del Tribunale, adito dagli arbitri – unici legittimati – a procedere alla liquidazione anche nell’ipotesi in cui la somma richiesta sia stata corrisposta.
L’accettazione manifestata da una sola delle parti non può ritenersi funzionale all’insorgere dell’obbligo di pagamento del compenso in favore degli arbitri, né legittima detta parte, in caso di versamento della somma richiesta, ad azioni di rivalsa nei confronti dell’altra.
Note Metodologiche
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