Tribunale di Piacenza, 7 gennaio 2020, n. 7
Tribunale
di Piacenza
Massima
In tema di condizioni generali di contratto, essendo la specifica approvazione per iscritto delle clausole cosiddette vessatorie (nella specie: clausola compromissoria), ai sensi dell’art. 1341, secondo comma, cod. civ., requisito per l’opponibilità delle clausole medesime al contraente aderente, quest’ultimo è il solo legittimato a farne valere l’eventuale mancanza, sicché la nullità di una clausola onerosa senza specifica approvazione scritta dell’aderente non può essere invocata dal predisponente.
Note Metodologiche
standard
Come citare
Tribunale di Piacenza, 07/01/2020, n. 7, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-piacenza-7-gennaio-2020-n-7-1752148089/