Tribunale di Monza, 14 novembre 2016, n. 2953
Tribunale
di Monza
Massima
Non vi è, in linea di principio, incompatibilità tra fallimento e cognizione arbitrale; la vis actractiva del foro fallimentare non si estende anche alle azioni che già si trovino nel patrimonio del fallito all’atto del fallimento, e che quindi avrebbero potuto essere eseguite dall’imprenditore, a tutela del proprio interesse, ove non fosse fallito; in sintesi, la clausola arbitrale è opponibile al curatore del fallimento qualora egli agisca per il recupero di un credito nascente da un contratto al quale accede una clausola compromissoria.
Note Metodologiche
standard
Come citare
Tribunale di Monza, 14/11/2016, n. 2953, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-monza-14-novembre-2016-n-2953-1752148079/