Tribunale di Roma, 24 ottobre 2016, n. 19785
Tribunale
di Roma
Massima
Poiché l’arbitrato irrituale costituisce un istituto atipico, derogatorio dell’istituto tipico dell’arbitrato rituale regolato dalla legge, e sfornito delle garanzie previste dal Legislatore per quest’ultimo, deve ritenersi che, in mancanza di una volontà derogatoria chiaramente desumibile dal compromesso o dalla clausola compromissoria, il riferimento delle parti alla soluzione di determinate controversie mediante arbitrato, normalmente costituisce espressione della volontà di fare riferimento all’arbitrato rituale, ossia all’istituto tipico regolato dal codice di procedura civile.
Note Metodologiche
standard
Come citare
Tribunale di Roma, 24/10/2016, n. 19785, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-roma-24-ottobre-2016-n-19785-1752148079/