sentenza
N. 19784
Anno: 2016

Tribunale di Roma, 24 ottobre 2016, n. 19784

⚖️ Tribunale di Roma
📅

Massima

Le norme dirette a garantire la chiarezza e la precisione del bilancio di esercizio sono inderogabili in quanto la loro violazione determina una reazione dell’ordinamento a prescindere dalla condotta delle parti e rende illecita la delibera di approvazione e, quindi, nulla. Tali norme, infatti, non solo sono imperative, ma contengono principi dettati a tutela, oltre che dall’interesse dei singoli soci ad essere informati dell’andamento della gestione societaria al termine di ogni esercizio, anche dell’affidamento di tutti i soggetti che con la società entrano in rapporto, i quali hanno diritto a conoscere l’effettiva situazione patrimoniale e finanziaria dell’ente. Ne consegue che, non essendo venuta meno l’indisponibilità dei diritti protetti dalle suddette disposizioni a seguito della riforma di cui al d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 – che agli artt. 2434-bis e 2379 cod. civ. ha previsto termini di decadenza per l’impugnazione della deliberazione di approvazione del bilancio e, in via generale, per l’impugnazione delle delibere nulle- non è compromettibile in arbitri la controversia relativa alla validità della delibera di impugnazione del bilancio.

Note Metodologiche

standard

Come citare

Tribunale di Roma, 24/10/2016, n. 19784, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-roma-24-ottobre-2016-n-19784-1752148079/