sentenza
N. 1325
Anno: 2016

Tribunale di Genova, 14 aprile 2016, n. 1325

⚖️ Tribunale di Genova
📅

Massima

Nell’arbitrato rituale le parti vogliono ottenere un lodo suscettibile di essere reso esecutivo e di produrre gli effetti di cui all’art. 825 cod. proc. civ. con l’osservanza delle regole del procedimento arbitrale, mentre in quello irrituale intendono affidare all’arbitro la soluzione delle controversie tramite una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibile alla volontà delle parti, le quali si impegnano a considerare la decisione degli arbitri come espressione della loro volontà. Assume quindi rilevanza la presenza nella clausola di un impegno a ritenere la natura definitiva e vincolante del lodo come espressione della volontà delle parti.

Note Metodologiche

standard

Come citare

Tribunale di Genova, 14/04/2016, n. 1325, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-genova-14-aprile-2016-n-1325-1752148079/