Corte di Appello di Milano, 12 ottobre 2023, n. 2896
Corte di Appello
di Milano
Massima
La nullità del lodo per omessa pronunzia su domande ed eccezioni delle parti, in conformità alla convenzione di arbitrato, ex art. 829, co. 1, n. 12, cod. proc. civ., è configurabile solo nel caso di mancato esame, da parte degli arbitri, di questioni di merito e non anche di rito, nel qual caso l'impugnazione per nullità può essere proposta soltanto, in base ad altri numeri del medesimo art. 829 cod. proc. civ., per far valere la mancanza delle condizioni per la decisione nel merito da parte degli arbitri.
Note Metodologiche
standard
Come citare
Corte di Appello di Milano, 12/10/2023, n. 2896, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-di-appello-di-milano-12-ottobre-2023-n-2896-1752148061/