Corte di Appello di Cagliari, ord. 16 maggio 2023
Corte di Appello
di Cagliari
Massima
A differenza di quanto dispone l'art. 283, co. 1, cod. proc. civ. con riferimento alla sospensione dell'efficacia esecutiva delle sentenze di primo grado, l'instanza per la sospensione dell'efficacia esecutiva del lodo arbitrale, di cui all'art. 830, u.c., cod. proc. civ., non deve necessariamente essere proposta con l'impugnazione. Essa inoltre può essere modificata o revocata, non trovando applicazione neppure l'art. 351, co. 1, cod. proc. civ.
Note Metodologiche
standard
Come citare
Corte di Appello di Cagliari, 16/05/2023, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-di-appello-di-cagliari-ord-16-maggio-2023-1752148061/