Corte di Appello di Milano, 8 maggio 2023, n. 1477
Corte di Appello
di Milano
Massima
Laddove possa delinearsi una responsabilità extracontrattuale con profili involgenti anche altri soggetti giuridici non parti dell'accordo negoziale contenente la clausola compromissoria, deve necessariamente negarsi la competenza arbitrale. Laddove, invece, l'eventuale condotta illecita si inserisca in un contesto contrattuale, la vis espansiva della deroga alla competenza del giudice ordinario è indubbiamente preferibile, anche al fine di evitare una frammentazione, frutto solo di qualificazioni operate dalle parti: qualificazioni che trovano, peraltro, le loro radici nei medesimi fatti storico–naturalistici, coinvolgenti sempre le stesse parti.
Note Metodologiche
standard
Come citare
Corte di Appello di Milano, 08/05/2023, n. 1477, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-di-appello-di-milano-8-maggio-2023-n-1477-1752148061/