Corte di Appello di Napoli, 20 gennaio 2023, n. 218
Corte di Appello
di Napoli
Massima
Anche nel giudizio di impugnazione per nullità del lodo arbitrale trova applicazione il principio, desumibile dall'art. 336, co. 1, cod. proc. civ., secondo cui la riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado ha effetto sulle parti dipendenti dalla parte riformata - c.d. effetto espansivo interno - e determina, pertanto, la caducazione del capo che ha statuito sulle spese di lite; ne consegue che il giudice di appello ha il potere-dovere di rinnovare totalmente, anche d'ufficio, il regolamento di tali spese, alla stregua dell'esito finale della causa.
Note Metodologiche
standard
Come citare
Corte di Appello di Napoli, 20/01/2023, n. 218, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-di-appello-di-napoli-20-gennaio-2023-n-218-1752148061/