Corte di Appello di Torino, 28 settembre 2022, n. 1017
Corte di Appello
di Torino
Massima
La pronuncia di un lodo rituale ove sia stato dalle parti previsto un arbitrato irrituale comporta la nullità del lodo stesso in quanto pronunciato fuori dei limiti del compromesso (art. 829, co. 1, n. 4 cod. proc. civ.), che non consentiva agli arbitri di emettere un lodo rituale. Attesa la ragione della nullità accertata, non è ammesso giudizio rescissorio.
Note Metodologiche
standard
Come citare
Corte di Appello di Torino, 28/09/2022, n. 1017, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-di-appello-di-torino-28-settembre-2022-n-1017-1752148058/