Corte di Appello di Milano, 20 settembre 2022, n. 2925
Massima
Anche per il caso di impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia, il sindacato del giudizio di impugnazione del lodo arbitrale non può estendersi ad un riesame dei fatti di causa, dovendo essere, piuttosto, diretto a verificare gli eventuali errori commessi dagli arbitri nell’interpretazione e nell'applicazioni delle regole di diritto rilevanti nel caso sottoposto al loro esame. Rientra in tale sindacato ammesso lo scrutinio delle valutazioni in diritto compiute dal Tribunale arbitrale in contrasto con principi che, affermati dalla Suprema Corte di Cassazione nel pieno svolgimento della propria funzione nomofilattica, concorrono a formare il diritto vivente.
Note Metodologiche
standard