sentenza
N. 1665
Anno: 2022

Corte di Appello di Venezia, 18 luglio 2022, n. 1665

⚖️ Corte di Appello di Venezia
📅

Massima

L'invio da parte del presidente del tribunale arbitrale agli altri arbitri di una bozza di lodo prima di trattenere la causa in decisione non rappresenta motivo di nullità. Infatti, l’esigenza che il lodo, quale atto terminativo del procedimento arbitrale, debba essere pronunciato a maggioranza dagli arbitri, con la partecipazione di ciascuno di essi al processo formativo della decisione, non esclude che detto esito finale possa essere raggiunto sulla base della fissazione per iscritto di determinati punti della decisione o, anche, sulla base di un progetto del lodo, da presentare poi alla riunione plenaria, per la discussione e decisione.

Note Metodologiche

standard

Come citare

Corte di Appello di Venezia, 18/07/2022, n. 1665, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-di-appello-di-venezia-18-luglio-2022-n-1665-1752148058/