Corte di Appello di Firenze, 5 luglio 2022, n. 1427
Massima
La sanzione di nullità prevista dall'art. 829, co. 1, n. 11, cod. proc. civ. per il lodo contenente disposizioni contraddittorie non corrisponde a quella dell'art. 360, co. 1, n. 5, cod. proc. civ., ma va intesa nel senso che detta contraddittorietà deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione ed il dispositivo, mentre la contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione, non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza, quale vizio del lodo, soltanto in quanto determini l'impossibilità assoluta di ricostruire l'iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale.
La valutazione dei fatti dedotti e delle prove acquisite nel corso del procedimento arbitrale non può essere contestata, in quanto tale valutazione è negozialmente rimessa alla competenza istituzionale degli arbitri. Di conseguenza, è da considerare inammissibile un'impugnazione ove sia esposto direttamente e immediatamente il merito della controversia, come nel caso di un appello vero e proprio, di merito e a motivi liberi.
Note Metodologiche
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