sentenza
N. 2230
Anno: 2022

Corte di Appello di Milano, 24 giugno 2022, n. 2230

⚖️ Corte di Appello di Milano
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Massima

Svolgendosi la fase monitoria in assenza della parte debitrice, il Giudice statuale deve emettere il decreto ingiuntivo richiesto; tuttavia, se il debitore nella fase di opposizione eccepisce la competenza arbitrale, il Giudice dovrà necessariamente dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo e declinare la propria competenza.
Anche in questa situazione non vi è motivo alcuno per derogare al principio di legge secondo il quale le spese di lite seguono la soccombenza ed è ovvio che la pronuncia di nullità del decreto ingiuntivo preclude la possibilità di riconoscere a favore dell'opposto le spese del medesimo come liquidate dal giudice del monitorio.

Note Metodologiche

standard

Come citare

Corte di Appello di Milano, 24/06/2022, n. 2230, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-di-appello-di-milano-24-giugno-2022-n-2230-1752148058/