Corte di Appello di Milano, 24 giugno 2022, n. 2230
Corte di Appello
di Milano
Massima
Svolgendosi la fase monitoria in assenza della parte debitrice, il Giudice statuale deve emettere il decreto ingiuntivo richiesto; tuttavia, se il debitore nella fase di opposizione eccepisce la competenza arbitrale, il Giudice dovrà necessariamente dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo e declinare la propria competenza.
Anche in questa situazione non vi è motivo alcuno per derogare al principio di legge secondo il quale le spese di lite seguono la soccombenza ed è ovvio che la pronuncia di nullità del decreto ingiuntivo preclude la possibilità di riconoscere a favore dell'opposto le spese del medesimo come liquidate dal giudice del monitorio.
Note Metodologiche
standard
Come citare
Corte di Appello di Milano, 24/06/2022, n. 2230, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-di-appello-di-milano-24-giugno-2022-n-2230-1752148058/