ordinanza
Anno: 2022

Corte di Appello di Napoli, ord. 12 aprile 2022

⚖️ Corte di Appello di Napoli
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Massima

Lo speciale procedimento previsto dall'art. 814, co. 2, cod. proc. civ. per la liquidazione giudiziale delle spese e dell'onorario spettanti agli arbitri ha quale suo unico oggetto proprio tale liquidazione, che presuppone soltanto che l'arbitro istante abbia espletato il suo incarico e, secondo l'opinione di gran lunga prevalente, abbia pronunciato il lodo, e dunque non consente al Presidente del Tribunale di indagare sull'esistenza, sulla validità e sull'ambito di applicazione del compromesso o della clausola compromissoria, né sulla regolarità della nomina dell'arbitro, né sulla correttezza dell'operato di quest'ultimo, né sulla validità del lodo dallo stesso pronunziato. Tutte le questioni relative a questi profili possono essere fatte valere soltanto mediante il diverso strumento dell'impugnazione del lodo prevista dall'art. 829 cod. proc. civ. e nella misura dallo stesso consentita, salvo quello concernente l'eventuale responsabilità risarcitoria dell'arbitro, da far valere mediante un'apposita azione, che, a sua volta, presuppone che il lodo sia annullato con una sentenza passata in giudicato.

Note Metodologiche

standard

Come citare

Corte di Appello di Napoli, 12/04/2022, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-di-appello-di-napoli-ord-12-aprile-2022-1752148058/