sentenza
N. 495
Anno: 2022

Corte di Appello di Venezia, 4 marzo 2022, n. 495

⚖️ Corte di Appello di Venezia
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Massima

Riguardo all'ordine pubblico processuale in tema di riconoscimento di lodi stranieri, il Giudice deve verificare se siano stati soddisfatti i principi fondamentali dell'ordinamento, anche relativi al procedimento formativo della decisione, con la precisazione che non è ravvisabile una violazione del diritto di difesa in ogni inosservanza di una disposizione della legge processuale straniera a tutela della partecipazione della parte al giudizio, ma soltanto quando essa, per la sua rilevante incidenza, abbia determinato una lesione del diritto di difesa rispetto all'intero processo, ponendosi in contrasto con l'ordine pubblico processuale riferibile ai principi inviolabili posti a garanzia del diritto di agire e di resistere in giudizio e non ove investa le sole modalità con cui tali diritti sono regolamentati o si esplicano nelle singole fattispecie.
Al fine del riconoscimento e dell'esecuzione del lodo straniero, ai sensi dell'art. 5, co. 2, lettera b), della Convenzione di New York del 10 giugno 1958, resa esecutiva con l. 19 gennaio 1968, n. 62, il requisito della non contrarietà all'ordine pubblico italiano va riscontrato con esclusivo riguardo alla parte dispositiva della pronuncia arbitrale.
L'ipotesi di rifiuto di riconoscimento ed esecuzione di lodo straniero prevista dall'art. 840, co. 2, n. 2, cod. proc. civ., consistente nell'impossibilità di far valere la propria difesa nel procedimento arbitrale, non è realizzata per il solo fatto che una particolare disposizione processuale, vigente nell'ordinamento straniero ed applicabile nella fattispecie, sia stata violata, essendo invece necessario che si sia verificata la predetta radicale impossibilità di difesa, viceversa configurandosi solo un vizio del procedimento arbitrale da far valere, semmai, nell'ordinamento straniero e con i mezzi d'impugnazione da quello previsti.

Note Metodologiche

standard

Come citare

Corte di Appello di Venezia, 04/03/2022, n. 495, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-di-appello-di-venezia-4-marzo-2022-n-495-1752148058/