Corte di Appello di Reggio Calabria, 15 aprile 2021, n. 231
Corte di Appello
di Reggio Calabria
Massima
Nell'arbitrato rituale, ove le parti non abbiano vincolato gli arbitri all'osservanza delle norme del codice di rito, è consentito alle medesime di modificare ed ampliare le iniziali domande, senza che trovino applicazione le preclusioni di cui all'art. 183 cod. proc. civ., salvo il rispetto del principio del contraddittorio, con la conseguenza che è loro interdetta soltanto una vera e propria modifica dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio, tale da introdurre nel processo un tema di indagine e di decisione nuovo e da disorientare la controparte, così vulnerandone il diritto di difesa.
Note Metodologiche
standard
Come citare
Corte di Appello di Reggio Calabria, 15/04/2021, n. 231, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-di-appello-di-reggio-calabria-15-aprile-2021-n-231-1752148055/