Corte di Appello di Roma, 14 aprile 2021, n. 2687
Corte di Appello
di Roma
Massima
Il lodo parziale è immediatamente impugnabile, ai sensi dell'art. 827, co. 3, cod. proc. civ., nel caso in cui, decidendo su una o più domande, abbia definito il giudizio relativamente ad esse, attesa l'esecutività che lo stesso può assumere in questa ipotesi, mentre l'immediata impugnabilità deve essere esclusa quando il lodo abbia deciso questioni pregiudiziali o preliminari di merito senza definire il giudizio.
Note Metodologiche
standard
Come citare
Corte di Appello di Roma, 14/04/2021, n. 2687, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-di-appello-di-roma-14-aprile-2021-n-2687-1752148055/