Corte di Appello di Roma, 1 aprile 2021, n. 2398
Massima
Nel giudizio arbitrale, qualora le parti non abbiano determinato nel compromesso o nella clausola compromissoria le regole processuali da adottare, gli arbitri sono liberi di regolare l'articolazione del procedimento nel modo che ritengano più opportuno, e quindi anche di discostarsi dalle prescrizioni dettate dal codice di rito, con l'unico limite del rispetto del principio inderogabile del contraddittorio, posto dall'art. 101 cod. proc. civ., il quale, adattato al procedimento dinanzi agli arbitri, deve essere opportunamente riferito al momento della chiusura della trattazione, in modo da consentire alle parti non solo un'adeguata attività difensiva per tutto il corso del procedimento, pur dopo la chiusura dell'istruttoria, ma anche la possibilità di esercitare su un piano di eguaglianza le facoltà processuali loro attribuite, e quindi da assicurare - senza che ne risulti leso l'altro principio della libertà delle forme, posto dall'art. 816, co. 2 co. 3, cod. proc. civ. - l'osservanza della regola audiatur et altera pars, secondo il precetto inderogabile di cui al quarto comma della medesima disposizione.
Note Metodologiche
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