Corte di Appello di Milano, 1 aprile 2021, n. 1066
Corte di Appello
di Milano
Massima
Per stabilire se sia ammissibile l'impugnazione per violazione delle regole di diritto sul merito della controversia, la legge – cui l'art. 829, co. 3, cod. proc. civ. rinvia – va identificata in quella vigente al momento della stipulazione della convenzione di arbitrato, sicché, in caso di convenzione stipulata anteriormente all'entrata in vigore della nuova disciplina, nel silenzio delle parti, deve intendersi ammissibile l'impugnazione del lodo, così disponendo l'art. 829, co. 2, cod. proc. civ., nel testo previgente, salvo che le parti avessero autorizzato gli arbitri a giudicare secondo equità o avessero dichiarato il lodo non impugnabile.
Note Metodologiche
standard
Come citare
Corte di Appello di Milano, 01/04/2021, n. 1066, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-di-appello-di-milano-1-aprile-2021-n-1066-1752148055/